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Fondi comuni d'investimento
I fondi comuni per i risparmiatori
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I fondi comuni d’investimento sono strumenti finanziari utili soprattutto ai piccoli e medi risparmiatori. Ma che tipo di organismi sono i fondi comuni d’investimento? Che differenza c’è tra fondi comuni d’investimento e Sicav? Quali sono le principali categorie di fondi comuni d’investimento e qual è la normativa che regola tali strumenti finanziari? Nelle righe che seguono le risposte ai seguenti interrogativi
I fondi comuni d’investimento possono essere annoverati tra gli “Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che ai sensi della lettera M dell’articolo 1 del Testo Unico della Finanza sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro di risparmiatori pubblici, agendo secondo il principio della ripartizione del rischio. Dunque, i fondi comuni d’investimento, così come le Sicav (Società d’Investimento a Capitale Variabile) sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ma nonostante in entrambi i casi si può parlare di società per azioni, sono profondamente differenti. Infatti nei fondi comuni d’investimento gli investitori non sono soci e i loro soldi rappresentano un patrimonio autonomo e staccato rispetto al patrimonio sociale. Nelle Sicav, invece, gli investitori sono soci che sottoscrivono azioni direttamente emesse dalle società, senza distinzioni patrimoniali. Per quanto riguarda specificatamente i fondi comuni d’investimento, i fondi sono affidati dai risparmiatori alle società di gestione del Risparmio (cliccando sul link il sito internet dell’Associazione del Risparmio Gestito) che investono il denaro in valori mobiliari che vanno a costituire il patrimonio indivisibile del fondo, i cui guadagni e le cui perdite, sono rapportati alle somme inizialmente investite dai piccoli e medi risparmiatori che possono essere considerati tra i principali investitori dei fondi comuni d’investimento.
Ma quali sono le principali categorie di fondi comuni d’investimento?
Ebbene, i fondi comuni d’investimento possono essere classificati secondo diversi parametri e una prima distinzione può essere fatta sulla redistribuzione dei profitti, ossia tra fondi a distribuzione dei proventi e fondi ad accumulazione dei proventi. Nel primo caso le plusvalenze raggiunte in un determinato periodo di tempo possono essere accreditate al risparmiatore semestralmente o annualmente. Nel secondo caso, i guadagni rimangono all’interno del fondo e il risparmiatore che ha aderito al fondo realizza il proprio guadagno nel momento in cui va a vendere le proprie quote di fondo.
Un’altra distinzione in merito alle categorie di fondi comuni d’investimento è quella individuata dal Regolamento n.228/99 del Ministero del Tesoro (nella sezione dedicata all'educazione finanziaria del sito internet del Ministero potremo trovare info utili sui fondi comuni d'investimento), ossia quella tra fondi chiusi e fondi aperti. La particolarità dei fondi chiusi sta nel fatto che le Società di Gestione del Risparmio rimborsano gli investitori solo in determinati periodi e sono caratterizzati da un numero di quote prestabilito e invariabile nel tempo. I fondi aperti, invece, si caratterizzano per la variabilità patrimoniale che di giorno in giorno può aumentare o diminuire a seconda del numero di sottoscrizioni, di richieste di rimborso, eccetera. I fondi aperti, rappresentano la tipologia di fondo comune d’investimento più diffusa al mondo.
Dal punto di vista legislativo, infine, dobbiamo dire che in Italia i fondi comuni d’investimento sono stati istituiti dalla legge n.77 del 1983, mentre il Decreto Legislativo n.58/98, ha definito il fondo comune d’investimento come “Il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito in monte” (cliccando sul link "fondo comune d'investimento" il sito internet del Parlamento, dove entrando nella sezione “Decreti Legislativi” e inserendo sul pannello l’annualità 1998, potrete consultare il testo integrale del documento).
A livello prettamente giuridico, infine, i fondi comuni d’investimento vengono suddivisi in fondi di diritto italiano armonizzati UE e in fondi di diritto italiano non armonizzati UE. I primi sono gestiti da società italiane aventi sede legale in Italia e sottoposti alle direttive comunitarie n.611/85 e 220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n.83/92 (sul sito internet Politichecomunitarie.it, nella sezione "Banche Dati", inserendo anno e numero di direttiva sul pannello, potremo trovare anche le direttive comunitarie sui fondi comuni d'investimento).
I secondi, invece, sono stati istituiti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 e si caratterizzano per una maggior libertà d’investimento del patrimonio raccolto e non sono soggetti alle limitazioni previste dalle direttive dell’Unione europea.
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