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Fondo di Garanzia

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Il Fondo di Garanzia facilita l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Quali categorie di imprese sono ammesse, e quali investimenti sono coperti dalle garanzie del Fondo? Lo scopriamo nella pagina che segue, dove vi forniamo anche i riferimenti normativi e i link ai siti utili dove informarvi sulle opportunità offerte e sulle procedure di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia.

Il Fondo di Garanzia favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una copertura finanziaria di garanzia all’istituto erogante il finanziamento.

Fondo di Garanzia – Beneficiari finali
Possono beneficiare del fondo di garanzia ex legge 662 96  le piccole e medie imprese che rientrano nei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, i  consorzi o le società consortili costituiti tra pmi e le società consortili miste operanti su tutto il territorio nazionale. Sono ammessi ai benefici del Fondo le imprese e i consorzi giudicati economicamente e finanziariamente sani, ovvero ritenuti in grado di fare fronte agli impegni derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo. Essi devono appartenere a uno dei seguenti settori Istat:
Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia)
Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia)
Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali.

Fondo di Garanzia – Operazioni ammesse
Il Fondo garantisce la copertura per finanziamenti a medio-lungo termine, di durata superiore a 18 mesi e inferiore a 10 anni, concessi a piccole e medie imprese o consorzi, per investimenti destinati all’acquisizione di beni materiali o beni immateriali (quali brevetti, licenze di sfruttamento delle conoscenze tecniche brevettate e conoscenze tecniche non brevettate), effettuati sul territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento. Per i beni acquisiti è posto un vincolo di destinazione per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo.

Fondo di Garanzia – Tipologie di intervento
La garanzia del Fondo può essere diretta, ossia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo); può configurarsi come controgaranzia a favore dei Confidi e di altri fondi di garanzia; o infine come cogaranzia, ovvero garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia o al Fondo Europeo per gli Investimenti. Possono richiedere la garanzia diretta le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385 93; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 dello stesso decreto; S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 317 91; per quanto riguarda la controgaranzia e la cogaranzia, possono accedervi i Confidi e gli altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385 93. L’entità delle agevolazioni previste dal Fondo di Garanzia varia a seconda delle caratteristiche del beneficiario finale e della tipologia di intervento attuata. Per notizie e aggiornamenti sulle opportunità offerte dal Fondo e per maggiori dettagli sulle agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia consultate il sito Fondodigaranzia.it .

Fondo di Garanzia – Domanda di ammissione
La procedura di domanda di ammissione alla garanzia ha inizio con una istanza a Medio Credito Centrale, che deve essere presentata dall’ente finanziatore entro 6 mesi dalla data della delibera dell’operazione per la quale la garanzia è richiesta. La richiesta di ammissione può essere avanzata anche prima della delibera, ma in tal caso la data della delibera deve essere comunicata entro 3 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia. A seguito della domanda di ammissione, MCC compie una valutazione del soggetto beneficiario finalizzata ad accertarne lo stato di sanità economica e finanziaria: dopo aver ricevuto la documentazione necessaria e aver sottoposto la richiesta di ammissione al Comitato di gestione del Fondo, MCC comunica al soggetto richiedente i risultati dell’istruttoria. Per informazioni più dettagliate sulle procedure, gli adempimenti e i tempi relativi alla domanda di ammissione alle agevolazioni del Fondo di Garanzia potete accedere alla sezione Leggi e Norme del portale Pmi.it.
 

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