L.B.CONSULTING

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Siamo una società di servizi finanziari e creditizi globali, attiva nel mercato italiano della distribuzione del credito a privati, famiglie e imprese. Crediamo che il ricorso al credito non sempre rappresenti un bisogno ma che possa rappresentare una opportunità e la nostra attività di consulenza è finalizzata a reperire e intercettare le opportunità per la nostra pregiatissima clientela. in home page sulla destra trovate il menù dei servizi offerti dalla società diviso fra privati e giovani. Un Partner leale e affidabile al servizio delle famiglie e delle imprese.

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CESSIONE DEL QUINTO A TUTTI I DIPENDENTI

ANCHE A COLORO CHE NON HANNO ACCANTONATO IL TFR, PURCHè DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA ALMENO TRE MESI - SI A CONTRATTI DI APPRENDISTATO - BANCARI - MARITTIMI - PERSONALE SCUOLA PRECARI

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FIDEJUSSIONI 106 E 107

La fidejussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l'adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso. L'art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l'importo massimo garantito. Con noi è possibile garantire mediante società finanziarie abilitate ex art. 106 e 107. Cauzioni a garanzia di contratti per appalti CAUZIONI PROVVISORIE – Consentono la partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni e garantiscono la successiva sottoscrizione del contratto e l’osservanza degli obblighi derivanti al Contraente in caso di aggiudicazione dell’appalto. CAUZIONI DEFINITIVE – Garantiscono la buona esecuzione dell’appalto da parte della impresa aggiudicataria. CAUZIONI PER ANTICIPAZIONI – Garantiscono il rientro delle anticipazioni concesse (all’appaltatore) sul prezzo d’appalto. CAUZIONI PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E REVISIONE PREZZI – Consentono all’appaltatore di svincolare anticipatamente , sia a lavori ultimati che in corso d’opera, gli importi trattenuti dalla Stazione Appaltante a maggior garanzia dell’esatto adempimento del contratto, sia sull’importo lavori originario che su quello stabilito per revisione prezzi. Cauzioni per urbanizzazione Garantiscono l’adempimento degli oneri derivanti da convenzioni per l’esecuzione di opere o per il pagamento rateizzato dell’urbanizzazione primaria o secondaria o per il costo di costruzione. Cauzioni a favore dell'amministrazione finanziaria Cauzioni previste da specifiche leggi, che un soggetto è tenuto a costituire a favore degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria: CAUZIONI DOGANALI Garantiscono l’assolvimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione Doganale nelle seguenti principali fattispecie : 1.Importazione definitiva con beneficio del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali. 2. Importazioni o esportazioni con procedure semplificate 3. Temporanea importazione o esportazione 4. Introduzione in depositi doganali privati 5. Daziati sospesi 6. Trasferimenti da una dogana italiana all’altra 7. Transito comunitario 8. Anticipazioni diritti di prelievo (a favore del Dipartimento delle Dogane II Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate) CAUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ACCISE Si garantisce all’Ufficio Tecnico Finanziario (UTF) che le merci soggette ad accisa trasferite o introdotte in deposito abbiano la destinazione dichiarata o che venga corrisposta nei tempi previsti l’imposta dovuta. RIMBORSI DI IMPOSTA (RIMBORSI IVA – IRPEF – IRPEG – ILOR) 1. IVA – da rilasciare all’apposito ufficio (Iva o Concessionario) per ottenere il rimborso dell’Iva (annuale, trimestrale, in compensazione) 2. IMPOSTE DIRETTE A MEZZO CONTO CORRENTE FISCALE – da rilasciare al Direttore Regionale delle Entrate delle singole Regioni per ottenere il rimborso delle imposte tramite il Conto Corrente Fiscale di cui sono titolari tutti i possessori di partita Iva 3. IMPOSTE DI SUCCESSIONE, INVIM – garantiscono l’esatto adempimento, alle singole scadenze, degli obblighi assunti nei confronti degli uffici finanziari con i quali sia stato concordato il pagamento rateale dei tributi dovuti. Cauzioni A.I.M.A. Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti delle diverse Sezioni specializzate per:- tabacco - olii vegetali - cereali - prodotti caseari - carni - burro - mangimi - alcoli Cauzioni per lo smaltimento dei rifiutiSi garantisce ai beneficiari (Ministero Ambiente o Regioni / Province / Comuni) l’osservanza dei previsti adempimenti ed il risarcimento di eventuali spese per il ripristino ambientale per: - trasporto - stoccaggio - smaltimento in ambito nazionale e per spedizioni transfrontaliere l’iscrizione all’apposito Albo Nazionale Cauzioni per concessioni contributiGarantiscono l’esatta destinazione dei fondi concessi dalle Amministrazioni Statali o Regionali per la realizzazione degli specifici progettiAltre cauzioni per esercizio attivitàCauzioni per: - Agenzie di viaggio e turismo - Totocalcio - Scuole guida - Concessioni demaniali - Ricevitorie del Lotto - Raccomandatario marittimo - Agenzie ippiche - Albo spedizionieri - Agenzie di affari (es.: biglietteria c.ie aeree/navigazione) - Concessioni radio TV, legge 6.8.90 n.223 art. 16 - Licenze conducente autonoleggi autobus - Generi di monopolio - Fabbricanti di energia elettrica - Società di revisione

MUTUI A TUTTI AUTONOMI - DIPENDENTI - PENSIONATI - PRECARI

Mutuo Il mutuo bancario costituisce la principale forma di prestito che le banche concedono nel medio-lungo termine. Le caratteristiche giuridiche e finanziarie rendono il prodotto funzionale all’acquisto di immobili, in particolare della casa di abitazione. CONTRATTO Il mutuo trova la sua veste giuridica in un contratto con il quale la banca (mutuante) consegna all’altra parte (mutuataria) un determinato ammontare di denaro, con l’obbligo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) entro una certa data. La restituzione avviene in modo graduale attraverso pagamenti periodici, e cioè le rate di mutuo, che seguono un piano concordato. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca è garantito da una ipoteca su di uno specifico bene, in genere l’immobile acquistato. Caratteristiche Per comprendere bene il funzionamento del prodotto e le opportunità offerte dalle diverse tipologie presenti sul mercato e, soprattutto, per valutare in modo appropriato costi e rischi a carico di chi lo richiede, occorre individuare gli elementi principali del mutuo. Durata Il mutuo è un contratto che produce effetti nel tempo. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono eventi che vanno a completarsi entro una certa data. La scadenza temporale è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Di solito varia da 5 a 30 anni, anche se oggi il mercato propone, pur se non in modo diffuso, alcuni mutui che arrivano anche a 40 anni. La scelta della durata rileva in quanto dalla stessa dipende l’importo della rata sia per la quota capitale sia per quella interessi. A parità di importo concesso, durate più brevi determinano rate più elevate, ma minori interessi. Invece, durate più lunghe comportano interessi maggiori, ma consentono di diluire la restituzione del capitale e pertanto le rate peseranno meno sul reddito. Tasso di interesse Gli interessi rappresentano il compenso che le banche richiedono a fronte del prestito concesso. Sono determinati sulla base di un tasso percentuale da applicare al capitale erogato in ragione della durata del mutuo. Il tasso di interesse deve essere previsto espressamente nel contratto. Il tasso è determinato con riferimento a parametri riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca aggiunge una maggiorazione (spread). L’entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, cresce in relazione alla durata del contratto. Il tasso può essere fisso ovvero variabile. Di solito, il parametro di riferimento per il primo è l’EURIRS (euro Interest Rate Swap), per il secondo l’EURIBOR (euro Interbank Offered Rate). Il tasso di interesse è detto fisso in quanto, una volta concordato, rimane uguale per tutta la durata del contratto. Il tasso variabile, invece, segue l’andamento del parametro finanziario di riferimento; ciò significa che la misura degli interessi da calcolare sul capitale da rimborsare potrà modificarsi, in rialzo ovvero in ribasso, fino alla scadenza del mutuo, con impatti sull’importo della rata da pagare. A parità di durata, in genere, i tassi fissi sono più elevati di quelli variabili, ma consentono di conoscere con certezza l’ammontare del debito complessivo e delle rate periodiche. Rata La rata è la somma che il mutuatario, cioè colui che ha ricevuto il mutuo, versa periodicamente per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti, che possono assumere frequenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale. L’importo della rata dipende dall’importo preso a prestito, dalla durata del contratto e dal tasso di interesse applicato. A parità di tasso e di importo, la rata diminuirà in ragione di una durata del contratto più prolungata.Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell’andamento dei rapporti tra banca e mutuatario. Ritardi nel rispetto delle scadenze possono comportare l’applicazione di ulteriori oneri (interessi di mora) e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto da parte della banca accompagnata dalla richiesta di immediata restituzione del capitale residuo. Piano di rimborso (ammortamento) Il rimborso dell’importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto.La tipologia più frequente di ammortamento è quello alla francese, ove le rate, pur rimanendo fisse, prevedono una componente decrescente per gli interessi e crescente per il capitale man mano che ci si avvicina alla scadenza del mutuo. Ciò significa che all’inizio dell’operazione la rata è composta in larga parte da interessi, i quali possono assumere peso preponderante in caso di mutuo a lunga scadenza. In tale ultimo caso, infatti, il capitale da rimborsare viene diviso per un maggior numero di rimborsi periodici. Esistono forme alternative di ammortamento che accrescono la flessibilità del prodotto rispetto alle scelte del mutuatario. Ai piani a rate crescenti (che aumentano col passare del tempo), si sono aggiunti quelli a rimborso libero (le rate sono composte da interessi e il capitale verrà rimborsato per importi non predeterminati a certe scadenze) e, infine, quelli a durata variabile (le rate rimangono costanti ma la durata del piano può ridursi ovvero allungarsi a seconda dell’andamento del tasso variabile). Se si prevedono incrementi del reddito in prospettiva, il piano a rate crescenti può rappresentare un’opportunità. Se si preferisce il tasso variabile ma si vuole mantenere fissa la rata, l’ammortamento a durata variabile costituisce un’alternativa da esaminare. Sulla pianificazione dei rimborsi incide anche la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il capitale, in misura totale ovvero parziale. Il ricorso a tale opzione consente di ridurre gli oneri del mutuo nella sua componente interessi. I reali benefici tuttavia dipendono dal tipo di ammortamento prescelto e dal momento in cui si intende ricorrere a tale opzione. Con i recenti provvedimenti legislativi (Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007), il rimborso anticipato è stato reso più agevole con l’eliminazione per il futuro delle penali applicate dalle banche; per i mutui stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto (2 febbraio 2007), è invece prevista la riduzione di quelle già fissate. Ipoteca L’ipoteca è una forma di garanzia che ha ad oggetto beni immobili, come la casa di abitazione. La costituzione dell’ipoteca, che richiede l’intervento di un notaio, conferisce alla banca il diritto di agire sul bene dato in garanzia in caso di mancato rimborso da parte del mutuatario. L’ipoteca non incide sul godimento del bene da parte di chi lo ha acquistato tramite il mutuo, ma rappresenta un vincolo nel caso si decida successivamente di venderlo. Ulteriori costi Gli interessi non costituiscono l’unica voce di costo che il richiedente deve fronteggiare per la concessione del mutuo. Le banche sono solite applicare ulteriori spese, il cui importo può anche essere significativo. Le spese più frequenti riguardano l’istruttoria della pratica, la perizia sull’immobile che si acquista, l’incasso delle singole rate come anche i premi per l’assicurazione obbligatoria a copertura di danni sull’immobile derivanti dal verificarsi di eventi disastrosi (ad esempio: incendio).L’insieme di queste spese incidono sul costo complessivo del finanziamento, la cui valutazione non va trascurata soprattutto nella fase di scelta tra i diversi prodotti offerti. A fini sia informativi che comparativi, le banche devono rendere noto un indicatore che esprime in modo riassuntivo l’onerosità complessiva del mutuo, l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), assimilabile al TAEG previsto per i finanziamenti nella forma del credito al consumo. La misura dell’ISC – proprio perché incorpora anche altri oneri accessori - è di solito superiore a quella del tasso di interesse. In caso di acquisto della casa, la pianificazione delle spese deve tener conto anche di quelle attinenti al notaio, alle imposte ed, eventualmente, delle commissioni da versare all’agenzia immobiliare. Tipologia di mutui / Profilo di rischio Per comprendere bene il funzionamento del prodotto e le opportunità offerte dalle diverse tipologie presenti sul mercato e, soprattutto, per valutare in modo appropriato costi e rischi a carico di chi lo richiede, occorre individuare gli elementi principali del mutuo. Mutuo a tasso fisso Il mutuo bancario è detto a tasso fisso in quanto, una volta scelto, il tasso non si modifica durante la vita del contratto e, di conseguenza, la rata rimane costante a prescindere dall’andamento del costo del denaro. Il mutuo a tasso fisso risulta vantaggioso se, dopo la stipula del contratto, si verifica un generalizzato aumento dei tassi, il contrario se invece i tassi diminuiscono. La costanza della rata nel tempo consente al mutuatario di gestire in maniera semplificata le scadenze previste per i versamenti periodici, soprattutto laddove non si prevedono rilevanti variazioni del reddito nel futuro. L’incidenza della rata sulla capacità di risparmio e la sostenibilità dei rimborsi sono di facile previsione.Tuttavia, la certezza della rata va bilanciata con il fatto che il tasso fisso, al momento della conclusione del contratto, si pone su livelli più elevati di quello variabile e quindi comporta, almeno nelle fasi iniziali dell’operazione, maggiori oneri per interessi. L’importo della rata può però essere mitigato agendo sulla durata del contratto di mutuo. Nella pratica, il tasso fisso si associa a durate più lunghe. Mutuo a tasso variabile Il mutuo è detto a tasso variabile quando la misura per il calcolo degli interessi si modifica nel tempo in relazione all’andamento del costo del denaro. La variazione seguirà quella registrata dall’indice cui il tasso stesso è stato agganciato, il più frequente dei quali è l’EURIBOR. La revisione segue la periodicità delle rate; se il rimborso avviene con cadenza mensile, il tasso variabile avrà un riferimento temporale pari al mese e si aggiornerà con la stessa frequenza. Viene quindi meno la certezza circa l’entità delle rate e, al momento dell’accensione, non si conosce il costo complessivo che l’operazione potrà avere.Chi richiede il mutuo a tasso variabile si espone al rischio di incrementi della rata in relazione a rincari del costo del denaro. Per contro, la misura del tasso variabile è inferiore a quella del fisso e, a parità di scadenza e di importo erogato, la rata iniziale risulta, anche in misura significativa, inferiore a quella derivante dall’applicazione di un tasso fisso.Pertanto, la scelta del tipo di mutuo deve essere attentamente ponderata prima della sua sottoscrizione. Il rischio di variazioni nella misura degli interessi nel tempo può comunque essere mitigato con la riduzione della durata del contratto. Di solito, il tasso variabile è associato a mutui con scadenze non molto prolungate. Mutuo a tasso misto Il mutuo è detto misto quando consente al mutuatario di passare da una rata costante ad una invece variabile durante la vita del contratto e viceversa. Si ha quindi l’opportunità di modificare la misura iniziale degli interessi nel corso della vita del mutuo sulla base delle aspettative circa l’andamento del costo del denaro. In tal modo si ha la possibilità di gestire in modo dinamico il rischio di tasso, contenendo gli effetti dei rialzi in caso di tasso variabile ovvero di ribassi in caso di tasso fisso. La facoltà tuttavia non è priva di costi aggiuntivi da riconoscere alla banca, i quali non sempre sono facilmente individuabili in quanto spesso impliciti nel tasso di interesse applicato. Altre tipologie di mutuo Per comprendere bene il funzionamento del prodotto e le opportunità offerte dalle diverse tipologie presenti sul mercato e, soprattutto, per valutare in modo appropriato costi e rischi a carico di chi lo richiede, occorre individuare gli elementi principali del mutuo. Tasso capped Questo tipo di mutuo costituisce una particolare forma di quello variabile. La caratteristica peculiare risiede nel fatto che consente di limitare il rischio da futuri aumenti del tasso. Il mutuatario consegue i benefici del variabile nelle fasi di ribasso del costo del denaro, mentre in caso di rialzo ne subisce gli svantaggi fino, però, ad un certo limite (cap).La struttura del mutuo presenta maggiore complessità in quanto abbina caratteristiche finanziarie tipiche del prodotto a quelle di strumenti finanziari di natura derivativa (opzioni). La copertura non è priva di costi, spesso non facilmente individuabili. Tasso variabile a rate costanti Con questa tipologia di prodotto si combinano caratteristiche del tasso fisso con quelle del tasso variabile. In particolare, al variare del tasso di interesse si modifica la durata del mutuo, ma non anche la rata che invece rimane costante. Rialzi del costo del denaro determinano un allungamento della scadenza, mentre i ribassi la riducono. Novità sui mutui bancari Recenti provvedimenti legislativi (Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) hanno introdotto significative novità in materia di contratto di mutuo. In linea generale, gli interventi impostano su nuove basi il rapporto tra banca e cliente, conferendo a quest’ultimo una serie di benefici e opportunità. L’ambito di applicazione delle norme è stato esteso ai mutui erogati da intermediari diversi dalle banche. Estinzione anticipata Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione anticipata).Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007, l’estinzione anticipata non è più condizionata all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo clausole che pongono a carico del debitore una qualsiasi prestazione a favore della banca, e, qualora previste, tali clausole devono sempre considerarsi nulle. Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007.L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base delle caratteristiche del mutuo (a tasso fisso/ variabile/misto), in relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento del mutuo. In particolare l’ABI e le associazioni dei consumatori hanno concordato le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50 punti percentuali nei restanti casi. Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. L’accordo contiene anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono commissioni di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite dall’accordo stesso, introducendo in questo caso ulteriori riduzioni.Il cliente che estingue un mutuo già in essere al 2 febbraio 2007 ha il diritto di chiedere l’applicazione del citate riduzioni. Cancellazione dell'ipoteca La cancellazione dell’ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento del mutuo è stata resa più semplice, riducendo i tempi di realizzazione. Prima dell’intervento legislativo, per far venir meno la garanzia occorreva seguire una procedura articolata sostanzialmente in tre fasi: estinzione anticipata del finanziamento in misura integrale; stipula di un atto notarile con il quale la banca incaricava il notaio di procedere alla cancellazione; esecuzione effettiva della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio.Lo snellimento introdotto consiste nel rendere la cancellazione della garanzia una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la banca è tenuta a rilasciare al cliente una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere entro trenta giorni al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la relativa comunicazione senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione e decorso il termine di trenta giorni dal rilascio della citata quietanza, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca. Surrogazione del creditore iniziale In generale, con la surrogazione si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).Con riferimento ai mutui bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta portabilità del mutuo, ossia permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida di trasferire il mutuo ad altro intermediario non è quindi più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove condizioni concordate. Le recenti disposizioni normative rendono il ricorso a tale facoltà più agevole. E’ infatti prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne impediscono ovvero ne rendono oneroso l’esercizio per il cliente.

FINANZIAMENTI PERSONALI

Prestiti personali fino a €.50.000,00 rimborsabili in 120 mesi Il credito al consumo Per credito al consumo si intende il credito per l’acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio) concesso ad una persona fisica (consumatore). Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati ovvero di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria. Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa).Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo. La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari; quest’ultimi, come le banche possono concedere finanziamenti in diverse forme – mutuo, credito al consumo, locazione finanziaria – ma, diversamente dalle banche, non raccolgono risparmio nella forma di depositi. Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 84 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo. La normativa comunitaria e la normativa nazionale sul credito al consumo La disciplina sul credito al consumo è riconducibile a una pluralità di fonti normative, comunitarie e nazionali, primarie, cioè emanate da organi legislativi, e secondarie, cioè emanate da organi amministrativi dotati di poteri normativi (cfr. in questa stessa sezione del sito, la disciplina sulla Trasparenza). Nell’ordinamento italiano, la disciplina del credito al consumo è oggi recepita negli articoli da 121 a 128 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (di seguito, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tale disciplina è integrata da disposizioni di natura secondaria e, in particolare, dal d.m. Tesoro 8 luglio 1992 e successive modificazioni. Definizione del contratto Il credito al consumo è quel contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica. Il finanziamento è invece concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 ed 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il prestito è di regola collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi. Rapporti esclusi Le norme sul credito al consumo non si applicano, tra gli altri, a: a) finanziamenti destinati all’acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; b) contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario; c) finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; d) finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; e) crediti di importo inferiore ad euro 155 e superiore ad euro 30.987. Durata del contratto Il credito al consumo è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Rata La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili. Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell’andamento dei rapporti tra banca e consumatore. Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo. Peraltro, nei soli contratti di credito al consumo in cui sia stato concesso un diritto reale di garanzia (a favore della banca o dell’intermediario finanziario) sul bene acquistato dal consumatore con il finanziamento (ad esempio: nell’ipotesi di ipoteca sull’automobile), il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite. Il credit scoring (punteggio di accettazione) Il credit scoring è un sistema usato dalle banche e dagli intermediari finanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistema combina tra loro una serie di informazioni al fine di pervenire ad un punteggio di accettazione (da parte del soggetto finanziatore) circa il rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio, l'intermediario trae elementi utili per accettare o rifiutare il finanziamento, per determinare l’entità del finanziamento e il tasso di interesse applicato. Le informazioni più rilevanti utilizzate sono di quattro tipologie: a) quelle relative al richiedente (ad esempio, il reddito disponibile e il lavoro svolto); b) quelle relative alle caratteristiche del finanziamento da erogare (ad esempio, durata e importo del finanziamento); c) quelle relative al bene da finanziare; d) quelle relative al grado di indebitamento del richiedente il credito, censite, ad esempio, nelle centrali dei rischi private. Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Il TAEG è in sostanza un indice del costo totale del credito a carico del consumatore e rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Esso viene definito nella normativa come il tasso che rende uguali, su base annua i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore. Il TAEG esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto (ad esempio: le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito). Alcuni oneri non sono inclusi nel TAEG, ad esempio: le spese connesse a un eventuale inadempimento, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità, la disoccupazione. Nell’economia complessiva della disciplina del credito al consumo, il TAEG assolve una funzione essenziale. Infatti, l’indicazione del costo complessivo del credito nella pubblicità, negli uffici commerciali dell’intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto consentono di: a) disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato; b) potere raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito. Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato (ad esempio: l’entità del finanziamento, i tempi di restituzione del finanziamento medesimo). Ove questi elementi non sono noti, è escluso che debba essere richiesto il calcolo del TAEG (ad esempio: ciò è quanto avviene per le aperture di credito in conto corrente non connesse all’utilizzo di carta di credito). Differenza fra TAEG e TEG Il TAEG non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG). Il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio – e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all’interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo. E’ anche importante rilevare che mentre il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese Contenuto del contratto I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall’art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo). È importante verificare che il contratto contenga quanto meno i seguenti elementi: a) ammontare e modalità del finanziamento; b) numero, importo e scadenza delle rate; c) TAEG ed eventuali modalità della sua modifica; d) oneri non compresi nel TAEG; e) garanzie richieste; f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG. I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) l’indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato. La disciplina contrattuale sul credito al consumo prevede inoltre che: a) nessuna somma possa essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali; b) le clausole di rinvio agli usi sono nulle; c) in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEG o la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata di trenta mesi. I contratti di credito al consumo sotto forma di apertura di credito in conto corrente, non connessi all’utilizzo di una carta di credito sono esclusi dagli obblighi relativi al calcolo e all’indicazione del TAEG. Tali contratti indicano, sempre a pena di nullità: a) il massimale e l’eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo nonché il dettaglio degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto (e le condizioni che ne possono comportare la modifica durante l’esecuzione del contratto); c) le modalità di recesso dal contratto.

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Il finanziamento con rimborso mediante cessione del quinto della pensione applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonché il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, con il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950. Tale forma di finanziamento è stata introdotta dall’art. 13-bis della L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto competitività), che ha integrato l'art. 1 del D.P.R. n. 180/1950 prevedendo che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e finanziarie prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli Enti INPS – INPDAP - IPOST, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. Come espressamente stabilito dalla legge, tali prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. A fronte di un contratto tra pensionato e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria pensione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato all'ente previdenziale nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest'ultimo è tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al rimborso totale del prestito in corso.

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